Privacy

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PRIVACY

In generale si rammenta che la Parrocchia, in qualità di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, dunque soggetto di diritto, nello svolgimento delle proprie molteplici attività, viene a contatto con una molteplicità di persone fisiche o giuridiche cioè di soggetti dei quali raccoglie e gestisce una serie di dati personali che, a secondo del loro contenuto, possono essere classificati in comuni, sensibili o giudiziari.

Si intendono per:

  1. dati personali comuni qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo ecc..)
  2. dati “personali sensibili” quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (es. certificato relativo al battesimo o ad altro sacramento, tessere di adesione ecc..);
  3. dati “personali giudiziari” quelli idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.

A questo proposito si segnala che, nell’ambito delle autorizzazioni al trattamento di dati sensibili, rilasciate e periodicamente rinnovate dal Garante della privacy, è in vigore l’Autorizzazione n. 3/2007 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni 28 giugno 2007 (G.U. n.196 del 24-8-2007 Suppl. Ordinario n.186 e successivi aggiornamenti)
secondo la quale: “è consentito il trattamento dei dati sensibili da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

L’autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi […] e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico.

Resta fermo l’obbligo per le confessioni religiose di determinare, ai sensi dell’art. 26, comma 3, lett. a) del Codice, idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati. Ai sensi dell’art. 181, comma 6, del Codice, le confessioni religiose che, prima dell’adozione del medesimo Codice, abbiano determinato e adottato nell’ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all’art. 26, comma 3, lett. a), del Codice possono proseguire l’attività di trattamento effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, nel rispetto delle medesime (per la Chiesa Cattolica il Decreto Generale CEI del 20 ottobre 1999).

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

  • agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1), ai relativi familiari e conviventi;
  • agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con l’associazione, la fondazione o il diverso organismo;
  • ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
  • ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall’associazione o dal diverso organismo, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all’atto costitutivo, ove esistenti